AUTORIZZAZIONI PER POTER SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI RADIOAMATORE

  1. Patente di operatore     radioamatoriale (competenza degli Ispettorati Territoriali)
  2. Assegnazione del nominativo di     chiamata (competenza del Ministero, Dip. Comunicazioni).
  3. Autorizzazione generale per     l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore (competenza degli     Ispettorati territoriali).
  4. Altre Autorizzazioni rilasciate     dal Ministero- Dip. Comunicazioni:
  • Nominativi speciali per manifestazioni radiantistiche e per Contest internazionali.

  • Autorizzazioni generali e nominativi per Stazioni automatiche non presidiate e per Radiofari.

    1)Modalità per conseguire la patente di operatore radioamatoriale (art. 136 del D.Lgs 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”)

    Per conseguire la patente di operatore radioamatoriale, si deve presentare domanda di ammissione agli esami, in bollo di valore corrente  (quello vigente è di 14,62 €), all’Ispettorato delle Comunicazioni, sede territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico della propria regione di residenza, secondo quanto disposto dagli artt. 2, 3 e 4 dell’allegato 26 al D.Lgs. n. 259/2003. Il programma di esame è riportato nell’allegato 26, sub allegato D, del Codice. Si evidenzia che, con l’emanazione del decreto del Ministro delle Comunicazioni riguardante “Unificazione delle patenti”, pubblicato sulla G.U. n.196 del 24 agosto 2005, le patenti e le autorizzazioni di classe A e B, come già previste dall’allegato 26, art. 2, sono state unificate nell’unica classe A. A norma dell’art. 5 del predetto allegato 26, chi ha particolari titoli può presentare richiesta di esonero, totale o parziale, dagli esami per il conseguimento della patente. La competenza a decidere l'esonero dagli esami spetta, comunque, al Direttore dell’Ispettorato, secondo le disposizioni di cui all’art 2, comma 2, del DPR 5 agosto 1966, n.1214. La patente radioamatoriale non necessita di rinnovo.

    2) Modalità per conseguire il nominativo di stazione (Art. 139 del Codice)

    Superato l’esame e ottenuta dall’ispettorato di zona la patente di operatore radioamatoriale, l’interessato deve presentare apposita istanza di rilascio del nominativo identificativo di stazione o di chiamata, di cui all’art. 139 del Codice delle Comunicazioni, al Ministero dello Sviluppo economico, Dipartimento delle Comunicazioni, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione  viale America 201, 00144 Roma. La domanda,  da presentare in bollo ai sensi dell’art. 7 dell’allegato 26 al Codice e successive modifiche, deve contenere i dati personali dell’interessato, con l’esatto indirizzo di residenza,  e con i riferimenti completi della patente radioamatoriale posseduta (è bene a tale scopo allegare fotocopia di un documento d’identità e della patente). Il nominativo è trasmesso dal Ministero all’indirizzo dell’interessato e all’ispettorato competente.

    3) Modalità per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore

    Entro trenta giorni dall’acquisizione del nominativo di stazione l’interessato, a norma dell’art. 139 del Codice, deve presentare all’Ispettorato della propria zona di residenza apposita dichiarazione, di cui al modello riportato nell’allegato 26, sub allegato A, onde ottenere l’autorizzazione generale prevista dall’art. 135 del Codice,  per l’espletamento delle attività di installazione ed esercizio di una stazione radioamatoriale. L'importo del contributo annuo è di 5 € da pagare sul c/c della sede territoriale dell’Ispettorato di riferimento, come indicato dall’ art. 35 dell’allegato 25 al Codice. L’autorizzazione generale ha durata massima di 10 anni e deve essere rinnovata come da art. 1 dell’allegato 26 al Codice.

    4) Altre Autorizzazioni rilasciate dal Ministero, Dip. Comunicazioni

    - Modalità per conseguire il nominativo speciale temporaneo per manifestazioni di natura radiantistica e per contest internazionali (art. 144 del Codice).

    Nell’esercizio dell’attività radioamatoriale, particolare importanza riveste l’attribuzione del “nominativo speciale” che viene scelto dall’Amministrazione tra i seguenti prefissi predefiniti: “II”, “IO”, “IR” e “IB” , salvo “IY” usato dalle stazioni commemorative Marconiiane. Tali nominativi sono attribuiti dal Ministero ai titolari di stazione di radioamatore esclusivamente in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico nazionale ed internazionale o di gare di rilevanza internazionale, denominate tecnicamente “contest”,  per la stretta durata delle stesse.       Pertanto i richiedenti, nella domanda da presentare in bollo senza prestampati, debbono adeguatamente illustrare le caratteristiche e la rilevanza nazionale o internazionale della manifestazione oltreché la durata della medesima. Le denominazioni dei Contest e le relative date, per i quali possono essere rilasciati nominativi speciali vengono annualmente prefissati dall’Amministrazione.

    - Conseguimento dell’autorizzazione generale e nominativo per stazione ripetitrice automatica non presidiata, analogica o numerica, ad uso radioamatoriale e per Radiofaro (art. 143 del Codice delle Comunicazioni e art. 10 dell’Allegato 26 al Codice).

    Le autorizzazioni ed i nominativi dei ponti ripetitori radioamatoriali possono essere richiesti senza oneri, sia da ogni associazione di radioamatori legalmente costituita (art. 143, comma 1) sia da ciascun soggetto in possesso dell’autorizzazione generale di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato 26, compilando apposita dichiarazione e scheda tecnica (sub Allegato H di cui all’art. 10, comma 1, dell’Allegato n. 26). Le richieste vanno indirizzate al Ministero, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione( Divisione 2) le autorizzazioni possono avere una durata massima di dieci anni. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici, che si intendono effettuare, devono essere preventivamente comunicate al Ministero, il quale formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all’interessato la necessità di presentare una nuova dichiarazione e scheda tecnica, per la nuova autorizzazione.
    Riguardo all’installazione e all’esercizio di una stazione di radiofaro ad uso radioamatoriale (art. 143, comma 2), l’interessato deve essere in possesso del nominativo di stazione radioelettrica di cui all’articolo 139, assegnato dall’Ispettorato territoriale competente. Egli è soggetto alla sola comunicazione, da fare sia all’Ispettorato medesimo sia alla Direzione Generale del Ministero, della propria volontà di utilizzare la stazione come radiofaro, identificandola con il predetto nominativo di stazione seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.


    NORMATIVA DI RIFERIMENTO

    Decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle Comunicazioni elettroniche”,  Capo VII “Radioamatori”. Allegato 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, artt. 5 e 35. Allegato 26 e sub allegati (art. 134 del Codice delle comunicazioni elettroniche): Normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale.